"Non falliscono le persone che provano a cambiare e non ci riescono ma quelle che si lamentano sempre senza provare"Robysjack
PremessaDemocrazia Senza Partiti L a presente proposta, aperta a qualsiasi suggerimento, nel rispetto dei principi fondamentali espressi nella nostra costituzione, vuole provare a cambiare l’attuale paradigma della politica, sostituendo la centralità delle scelte oggi effettuate nelle segreterie di partito, con un sistema regolamentato che ponga, al centro, i Sindaci direttamente eletti dai cittadini, i Presidenti di Provincia o di Regione e il riconoscimento delle qualità personali dei candidati. I Sindaci, assumono il primo ruolo fondamentale nell’attuazione della riforma, sono loro le sentinelle dei territori, i principali punti di riferimento per i cittadini, quelli che conoscono i problemi delle loro comunità e cercano di risolverli. L’obbiettivo è quello di riuscire a costruire una nuova democratica forma politica nazionale, più snella, competente e capace di durare nell’interesse del paese, è arrivato il momento di essere rappresentati in forma duratura, da persone considerate autorevoli o che possano acquisire tale importante qualità, in virtù delle loro competenze e azioni politiche strutturali a medio e lungo termine.
Dobbiamo dare ai cittadini maggiore fiducia e al tempo stesso far rispettare le regole con tempestività, affinché, l’educazione, la correttezza, l’onesta e la giustizia possano prevalere, non solo nel comportamento individuale e personale, ma come riconoscimento di valori fondamentali di una comunità. Di conseguenza, la maleducazione, la scorrettezza, la disonestà e l’ingiustizia devono essere fortemente combattute con un’adeguata gradualità rispetto alla gravità degli eventi.
Occorre confinare le campagne elettorali in momenti temporali limitati e definiti, cercando di alimentare tra i politici il confronto costruttivo sui problemi del paese, al fine di intendere anche insieme, soluzioni condivise nell’interesse dei cittadini e non del proprio schieramento politico. Il tutto, con il massimo rispetto per quello che è stato fatto nel passato da molti partiti, attraverso i loro rappresentanti, uomini e donne che hanno creduto negli ideali politici, lavorando per lo sviluppo economico e democratico del nostro paese.
Oggi, la politica evoluta attraverso i partiti nazionali, ha costruito una visione di appartenenza, dove spesso, la disciplina di partito, prevale sulla capacità e volontà personale. La condivisione dell’opinione di un avversario politico o di un programma, sul quale sviluppare argomenti comuni nell’interesse della collettività è un fatto raro. Da troppi anni, i cittadini vedono dissolvere tempo e denaro in parole e liti, percependo inoltre, uno scollamento tra la realtà della vita comune e la capacità della politica di dare risposte concrete alle tante esigenze della maggioranza della popolazione.
Il tanto atteso sistema meritocratico è quasi inapplicato, incagliato in una sorta di garantismo per tutti a tutela di tutti e di nessuno, la peculiare burocrazia del nostro paese, anch’essa a tutela di un meccanismo voluto da pochi e apprezzato da nessuno, non riesce ad essere definitivamente riformato nonostante le tante buone intenzioni di tutti.
Dobbiamo dare ai cittadini maggiore fiducia e al tempo stesso far rispettare le regole con tempestività, affinché, l’educazione, la correttezza, l’onesta e la giustizia possano prevalere, non solo nel comportamento individuale e personale, ma come riconoscimento di valori fondamentali di una comunità. Di conseguenza, la maleducazione, la scorrettezza, la disonestà e l’ingiustizia devono essere fortemente combattute con un’adeguata gradualità rispetto alla gravità degli eventi.
Ai cittadini, spetta il diritto di stabilire a maggioranza, quali sono gli uomini o le donne che, prestati alla politica, abbiano le capacità per ricevere la delega di legiferare le norme del nostro vivere quotidiano, delineando il futuro della nostra società. La democrazia politica, legittimata con il voto, deve trasformarsi da una forma di governo decisa nelle segreterie dei partiti, esercitata con perenni contrapposizioni tra le parti, ad una forma di governo proposta dai rappresentanti dei cittadini sui territori, esercitata nella massima trasparenza con spirito costruttivo e nell’interesse delle comunità.
La proposta di trasformazione dei partiti/movimenti politici nazionali così come oggi sono strutturati, attraverso l’istituzione di due nuovi organi costituzionali “l’Assemblea Provinciale o Regionale dei Sindaci” e “l’Assemblea Nazionale delle Provincie o delle Regioni” costituisce la strada necessaria da percorrere per costruire una politica capace di confrontarsi nel rispetto delle opinioni altrui al fine di trovare insieme le soluzioni migliori per le comunità. Gli elettori devono essere considerati la parte attiva delle scelte politiche e non un bacino attraverso il quale legittimare la propria candidatura fine a sé stessa.
È altrettanto importante sottolineare che, la politica, non è un fatto esercitato in modo astratto, bensì il frutto delle decisioni prese nei vari livelli istituzionali da donne e uomini ai quali, va comunque il merito di essersi “attivati”, per provare a dare il proprio contributo. Criticare la politica senza interessarsi attivamente o senza approfondire le norme e le motivazioni alla base delle decisioni prese, è molto facile; diverso è credere di avere delle capacità da mettere al servizio della comunità, per migliorare il proprio comune, la propria provincia, regione o nazione. Comprendere questo aspetto è fondamentale per capire l'importanza delle persone e non delle bandiere, generando una politica dove chi si attiva sia libero di valutare di volta in volta le proprie scelte e sia rispettato per le proprie decisioni.
Occorre creare la consapevolezza che ogni cittadino deve fare la sua parte, perché non ci sarà nessuna riforma che possa far migliorare una nazione, se gli uomini e le donne che compongono la società, non riconoscono le proprie qualità e i propri difetti e su di essi, maturino l’esigenza di un comportamento diverso, finalizzato a costruire una società basata su regole semplici, chiare, di buon senso e vicine alle esigenze del bene comune nel rispetto delle capacità individuali e collettive. Il nostro benessere, però, non può essere garantito solo da noi stessi: dobbiamo cercare e riconoscere nella società civile le qualità altrui, quelle capacità necessarie che possano garantire, attraverso il voto, la scelta di donne e uomini in grado di legiferare il nostro vivere quotidiano nell’interesse collettivo. Il senso di giustizia ed equità, la voglia intrinseca in ogni cittadino di vivere in una società capace di funzionare secondo regole condivise dalla maggioranza della popolazione, deve potersi realizzare pienamente, se non vogliamo essere sopraffatti dall’ingiustizia, dalla burocrazia e dall’individualismo.
I promotori
IntroduzioneL''Italia, il Paese più bello del mondo
Dalla Sicilia alle Valle d’Aosta, esprimiamo molteplici peculiarità; abbiamo un cuore buono, dei modi cordiali, siamo spesso fantasiosi e capaci di adattarci ai cambiamenti, l’Italia, è una terra baciata dal sole, bagnata dal mare e protetta dalle nostre belle montagne.
La secolare storia del nostro bellissimo paese è dipinta e scolpita nelle opere d’arte delle nostre città. Ogni nostra regione racchiude grandi tradizioni culturali. La nostra cucina trasferisce al mondo il piacere del mangiare e del bere, così come la nostra moda, il nostro artigianato, le nostre professioni e tutti i marchi italiani divenuti sinonimo di qualità ed eccellenza, sono apprezzati, ricercati e desiderati da tutti. Gli italiani sanno e possono svolgere con grande professionalità il loro lavoro, ognuno in base alle proprie predisposizioni, spesso, nel mondo ci siamo distinti per le nostre capacità. Non siamo certo indenni da difetti o comportamenti poco dignitosi, come del resto avviene anche in tutti gli altri paesi. Non possiamo però giustificare gli aspetti negativi di una società, come un fatto consolidato e irreversibile, con cui convivere senza sperare nella possibilità di un miglioramento, dobbiamo mettere a disposizione le nostre capacità e saper ricercare e coinvolgere quelle altrui per costruire democraticamente tutti insieme un futuro sostenibile per le prossime generazioni. Nonostante le molteplici bellezze del nostro paese, nel 2012 la crisi economica aveva investito l’Italia da alcuni anni e tutti speravamo in una ripresa, che ancora oggi stiamo aspettando. In questi anni la globalizzazione ha determinato un aumento del divario tra ricchi e poveri, impoverendo il ceto borghese, spina dorsale di equilibrio per l’economia; un mutamento giustificato da molti con “i tempi che cambiano”, che nella sostanza si può semplicemente tradurre in tanti più poveri e in sempre meno ricchi. Basta leggere alcuni rapporti come quello Oxfam del 2019, per comprendere come il divario tra ricchi e poveri nel mondo sia in aumento; un dato tra tutti, quello più eclatante, riporta come, da soli, 26 ultramiliardari posseggono la stessa ricchezza della metà più povera del pianeta. L’ultima relazione della Commissione Europea di Bruxelles del 13 febbraio 2020 che analizzava la contingente difficile situazione economica, collocava l’Italia all’ultimo posto nelle stime di crescita del PIL. Queste previsioni avvenivano prima della grave situazione sanitaria dovuta dalla pandemia epidemiologica collegata al virus Covid-19, le cui restrizioni, seppure condivisibili per ridurre il dilagare dell’epidemia, hanno prodotto degli effetti devastanti sull’economia nazionale e mondiale con un futuro ancora incerto. Come si evince, dal sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, “La Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell’UE, hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l’Unione europea a riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria da coronavirus e contribuire a gettare le basi per rendere le economie e le società dei paesi europei più sostenibili, resilienti e preparate alle sfide e alle opportunità della transizione ecologica e digitale: un investimento sul futuro dell’Europa e degli Stati membri per ripartire dopo l’emergenza Covid-19. Con l’avvio del periodo di programmazione 2021-2027 e il potenziamento mirato del bilancio a lungo termine dell’UE, l’attenzione è posta sulla nuova politica di coesione e sullo strumento finanziario denominato NextGenerationEU, uno strumento temporaneo da 750 miliardi di euro pensato per stimolare una “ripresa sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa”, volta a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste, il più grande pacchetto per stimolare l’economia mai finanziato dall’UE. L’intera iniziativa della Commissione europea è strutturata su tre pilastri: Sostegno agli Stati membri per investimenti e riformeRilanciare l’economia dell’UE incentivando l’investimento privatoTrarre insegnamento dalla crisi In questo contesto si inserisce Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l’Italia intende realizzare grazie all’utilizzo dei fondi europei di Next Generation EU, per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia e rendere l’Italia un Paese più equo, verde e inclusivo, con un’economia più competitiva, dinamica e innovativa. Un insieme di azioni e interventi disegnati per superare l’impatto economico e sociale della pandemia e costruire un’Italia nuova, dotandola degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani. Il Piano si articola in 6 Missioni, che rappresentano le aree “tematiche” strutturali di intervento. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismoRivoluzione verde e transizione ecologicaInfrastrutture per una mobilità sostenibileIstruzione e RicercaInclusione e CoesioneSalute La Commissione europea ha lanciato il 15 dicembre 2021 il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, una piattaforma pubblica online per tracciare i progressi compiuti nell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel suo complesso e dei singoli piani nazionali in materia. Il sito web del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza contiene sezioni dedicate al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e agli esborsi del dispositivo. Oltre a ciò, dispone di dati specifici compilati dalla Commissione: ad esempio le spese per settore e una ripartizione delle spese verdi, digitali e sociali nell’ambito del dispositivo. Il quadro di valutazione fornisce inoltre informazioni qualitative attraverso analisi tematiche dell’attuazione dei piani in settori strategici specifici. Per accedere alle risorse del Next Generation EU gli Stati membri sono chiamato a preparare i loro Piani di Ripresa e Resilienza, che daranno diritto a ricevere fondi nell’ambito dello strumento per la ripresa e la resilienza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’ITALIA Il 5 maggio 2021 è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal governo italiano alla Commissione europea dal titolo “Italia domani” dal valore complessivo di 235 miliardi di euro tra risorse europee e Nazionali. Il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione) – la Commissione europea approva il Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia da 191,5 miliardi di euro. Il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato (in lingua italiana) con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle risorse su base semestrale. PNRR, via libera dell’Ecofin al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Recovery Plan post-pandemico europeo “Next Generation EU”, compreso quello italiano.” Proprio in questo difficile contesto storico sociale, sanitario ed economico, l’Italia deve cambiare la propria reputazione di una politica poco duratura, che dal 1946 ad oggi ha avuto ben 67 governi, una situazione imparagonabile rispetto a stati come la Francia, la Germania o l’Inghilterra. Nell’interesse del paese è arrivato il momento di essere rappresentati in forma duratura, da persone considerate autorevoli o che possano acquisire tale importante qualità, in virtù delle loro competenze e azioni politiche strutturali a medio e lungo termine. Dobbiamo acquisire e mantenere una posizione di riferimento e centralità per l’Europa; non è più oggettivamente sostenibile, un governo che dura dai 12 ai 18 mesi al massimo, poiché le azioni che oggi dobbiamo intraprendere sia a livello generale che nelle materie di competenza dei molteplici ministeri, presuppongono inevitabilmente una conoscenza dello stato dell’arte e una pianificazione a medio lungo termine che deve essere costantemente monitorata per almeno un’intera legislatura. Nota a margine: una prima proposta di riforma era stata pubblicata nel 2012, modificata in questi anni anche in seguito ad una esperienza politica.
La proposta di riformaLeggi il testo completo La presente proposta è strutturata in parti fondamentali e complementari tra loro, che contemplano:
Il sistema elettorale Comunale rimane pressoché invariato tranne alcune nuove funzioni e prescrizioni, quali ad esempio, l’obbligo da parte dei candidati a Sindaco di dichiarare prima delle elezioni la loro eventuale squadra di Governo al fine di essere il più trasparente possibile, permettendo inoltre ai cittadini una valutazione delle persone e delle loro competenze prima del voto. Proprio l’attuale disciplina delle elezioni comunali e la concreta partecipazione di tante liste civiche oltre ai partiti nazionali, sono l’esempio di come sia possibile perseguire una democrazia senza partiti. L’attuale consolidato e condiviso sistema delle elezioni comunali, durante il quale, i cittadini decidono a maggioranza il Sindaco scelto per governare il proprio Comune, esprimendo inoltre le preferenze per i rappresentanti del Consiglio Comunale, rimane nella sostanza invariato. Successivamente, la proposta di riforma prevede che siano proprio i Sindaci e non più le segreterie di partito, a scegliere, riuniti in un’assemblea denominata 'Assemblea Provinciale dei Sindaci' o 'Assemblea Regionale dei Sindaci', le persone da proporre al voto democratico dei cittadini per la carica di Presidente di Provincia o di Regione, secondo parametri definiti e meritocratici.
Si propongono due possibili strade da percorrere che dovranno essere oggetto di una discussione democratica tra gli aderenti alla riforma, finalizzata a valutare quella più confacente.
La prima, mantenere le Regioni quali enti istituzionali di governo e l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale, abolendo definitivamente le Provincie oggi trasformate in città metropolitane.
La seconda, reinserire le Provincie e l’elezione diretta del Presidente e del Consiglio Provinciale, considerate enti più vicine ai territori e abolire le Regioni, trasferendo le relative competenze alle Provincie stesse.
Per le elezioni nazionali, si prevede l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, proposto al voto democratico dei cittadini secondo parametri definiti, attraverso un nuovo organo costituzionale 'l'Assemblea Nazionale delle Provincie' costituita dai Presidenti di Provincia in carica, o 'L'Assemblea Nazionale delle Regioni', costituita dai Presidenti di Regione in carica e dai Sindaci dei Capoluoghi di Provincia al fine di una maggiore rappresentatività dei territori.
Questo sistema, regolato in modo specifico nella proposta, dovrebbe garantire nei vari livelli di governo superiore ai Comuni (Provincie o Regioni e Governo Nazionale), la rappresentanza di persone proposte dai diretti interessati ai ruoli di governo, bypassando così, le scelte seppur legittime, fino ad oggi effettuate all’interno delle segreterie dei partiti. Al fine di ottimizzare e velocizzare il funzionamento dell’iter legislativo, la proposta prevede l’abolizione di una delle due Camere del Parlamento, con la costituzione di un'unica Camera dei deputati, composta da massimo 344 Parlamentari, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini e il mantenimento del Presidente della Repubblica quale importante figura di garanzia modificando l’attribuzione di alcune delle sue competenze.
Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti nella nostra magnifica carta costituzionale, al fine di attuare e armonizzare il funzionamento democratico della proposta di riforma si propone la modifica di parte degli articoli costituzionali a partire dall’art. 49.
La proposta di attuazione della riforma del sistema elettorale e delle nuove funzioni politiche
Per attuare in modo democratico la seguente proposta di riforma, orientata a modificare con priorità il sistema elettorale e contestualmente o successivamente parte dei poteri legislativi ed esecutivi della nostra cara Repubblica, si individuano due possibili strade da percorrere nel rispetto di quanto previsto dall'art. 138 della Costituzione:
L’accettazione della riforma da parte di uno o più soggetti politici già esistenti, con il conseguente scioglimento degli stessi a compimento della riforma.
2) La costituzione di un nuovo soggetto politico di scopo che potrebbe essere denominato 'Democrazia senza Partiti' in onore ad Adriano Olivetti, che proponga al Paese di governare e contestualmente attuare la riforma per successivamente sciogliersi. Questa seconda ipotesi, seppur nella sua difficoltà è forse la più praticabile, ma dovrà essere perseguita solo da donne e uomini che siano capaci di mettere da parte i pregiudizi politici, riconoscere le capacità altrui, sapersi confrontare di volta in volta sulle proposte per cercare di trovare le migliori soluzioni nell’interesse dei cittadini. Un nuovo modo di intendere la politica che vuole introdurre un principio fondamentale: il preventivo confronto, con tutti i rappresentanti politici, specie per quelle circostanze dove occorre prendere decisioni importanti per un comune, una provincia/regione o per la nostra nazione.
La condivisione delle strade proposte, potrà trovare una successiva concreta possibilità di applicazione, qualora, in sede elettorale, i soggetti aderenti, riusciranno ad ottenere la maggioranza necessaria per attuare le modifiche costituzionali.
Le stesse, costituiscono il fondamentale e democratico percorso di acquisizione delle prerogative legislative, tali da permettere, nel rispetto delle attuali fonti normative, di legiferare una nuova struttura istituzionale con un nuovo esecutivo. Il nuovo sistema di governo locale, provinciale e/o regionale e nazionale, legittimato con il voto dai cittadini, dovrà governare su una prevalente base 'monocratica relativa', dichiarando ai cittadini in modo specifico gli indirizzi di governo nel documento programmatico di legislatura, cosiddetto 'programma elettorale'. Lo stesso, dovrà essere redatto nel modo più chiaro possibile, inserendo quali sono i gradi di priorità che si intenderà attuare.
La proposta di riforma, senza toccare i principi fondamentali della nostra bellissima costituzione, prevede la modifica di diversi articoli costituzionali tra cui l’art. 49, che recita: 'Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale'. Il nuovo sistema elettorale dovrà essere più rappresentativo delle capacità individuali dei cittadini, meno costoso nello svolgimento del suo potere esecutivo, legittimato dal popolo sovrano a esercitare in modo veloce e chiaro le sue funzioni legislative nell’interesse della nostra bellissima Italia.
Proposta di modifica dell’art. 49 della costituzione:
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti, liste civiche, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica comunale.
L’Assemblea Provinciale dei Sindaci o L’Assemblea Regionale dei Sindaci concorre per determinare con metodo democratico la politica Provinciale e/o Regionale.
L’Assemblea Nazionale delle Provincie o L’Assemblea Nazionale delle Regioni, concorre per determinare con metodo democratico la politica nazionale.
Premesso che, tutta la riforma riconosce l’importanza delle strutture Istituzionali Statali e Locali, le quali, operano in relazione alle norme che ne disciplinano il funzionamento, occorre però comprendere l’importanza di adeguare l’attuale sistema alla Riforma, ottimizzando le risorse, gli uffici e le strutture oggi presenti sul territorio nazionale. Pertanto, da una più accurata analisi delle fattispecie che disciplinano le modalità dei sistemi elettorali e le funzioni degli eletti nei ruoli Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Ministeriali e Parlamentari, si dovranno variare con apposite norme, le nuove funzioni attribuite nella riforma.
LE MODIFICHE DEL SISTEMA ELETTORALE COMUNALE E LE NUOVE FUNZIONI POLITICHE
Il fallimento dei partiti nazionali, sempre più evidente con l’aumento dell’astensione al voto, ha ormai determinato, non solo in Italia ma in tutta Europa, la sfiducia dei cittadini nelle politiche attuate in questi anni. Gli stessi, attraverso linee guida nazionali ed una campagna elettorale perenne, hanno spesso condizionato tutti quei politici che avrebbero voluto esercitare le loro funzioni in relazione alle proprie predisposizioni e convinzioni. La capacità di confrontarsi nel primario interesse del paese, sia da parte della maggioranza che delle opposizioni, non riesce ad essere applicata neanche in momenti di difficoltà.
Affluenza per paese (%) Risultati finali (tabella riportata nel sito Parlamento Europeo)
Affluenza elettorali per paese
La partecipazione alla vita politica, partendo dalla nostra comunità, non significa doversi candidare in prima persona, ma implica un interessamento da parte del cittadino verso la persona e il programma al quale si intende dare il proprio voto. Per troppi anni molti cittadini hanno votato candidati, anche locali, senza avere avuto il desiderio di conoscerli, magari attraverso un incontro durante le campagne elettorali o leggendo i loro programmi. Oggi, nell’era della comunicazione, i leader nazionali, sono spesso diventati trasportatori di voti con campagne elettorali, dove la loro presenza sembra essere per molti considerata determinante per portare voti. Un concetto che, se analizzato, sminuisce l’importanza del valore del candidato, poiché, accentra sui leader nazionali la capacità di condizionare il voto locale, facendo trascurare all’elettore l’aspetto fondamentale e cioè che a governare, qualora eletto, sarà il candidato locale.
Questo modo di concepire la politica, spesso troppo accentratrice verso ruoli di leadership con valutazioni superficiali delle persone, condizionata da slogan e comportamenti mediatici, ha contribuito ad allontanare il vero significato etimologico di “polis”. Platone teorizzava che doveva essere prima ancora di un’entità sociale ed economica un organismo collettivo finalizzato al bene comune; oggi, invece, l’economia comanda sulla politica ed abbiamo costruito un mondo dove le diversità sociali, anziché avvicinarsi ad un equilibrio sostenibile, se ne sono maggiormente distanziate.
Non possiamo comunque farci sopraffare dal pensiero che questo sistema avviato da troppi anni sia ormai irreversibile; dobbiamo tentare, in modo democratico, di provare ad invertire la rotta, verso un nuovo modo di concepire la politica che guardi ad un futuro sostenibile, specie per le prossime generazioni. La presente proposta di riforma, si integrata nel rispetto del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali e della legge Costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001. Tale scelta, non solo vuole riconoscere all'attuale disciplina della materia un quadro normativo fondamentale, bensì, rendere l'attuazione della proposta di riforma più facilmente attuabile attraverso poche ma significative modifiche a partire dal T.U.E.L. Le elezioni comunali rappresentano l’esempio di come si può concorrere con metodo democratico a determinare la politica locale, senza necessariamente l’uso e il consenso dei partiti nazionali, attraverso la costituzione delle consolidate e disciplinate LISTE CIVICHE. Un sistema che, se scollegato dai partiti, potrà alimentare il confronto costruttivo sui programmi e sui fatti di rilevanza locale, ma anche su quelle norme provinciali, regionali o nazionali che condizioneranno le scelte e le disponibilità economiche del nostro paese e dei tanti Comuni.
La partecipazione attiva alla vita politica del proprio Comune potrà così avvenire:
Tale sviluppo, al posto delle decisioni prese dalle segreterie dei partiti, prevede la costituzione delle relative assemblee:
ATTUAZIONE PRIMA PROPOSTA con l’abolizione delle Provincie:
I Sindaci, assumono un ruolo fondamentale nell’attuazione della riforma, sono loro le sentinelle dei territori, i principali punti di riferimento per i cittadini, quelli che conoscono i problemi delle loro comunità e cercano di risolverli. L'attuale art. 55 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 del T.U.E.L., prevede la eleggibilità a sindaco agli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Con la presente proposta di riforma, alle elezioni comunali e provinciali, in conformità ai requisiti richiesti, si ritiene di dover aumentare per i soli candidati a Sindaco e Presidente della Provincia l'età prevista a 28 anni, al fine di permettere agli stessi, l'acquisizione di un bagaglio minimo d'esperienza che permetta una valutazione del candidato.
Attuale norma art. 55 del T.U.E.L.
CAPO II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Art. 55. Elettorato passivo
Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.
Proposta di modifica art. 55 T.U.E.L.
CAPO II - Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
Art. 55. Elettorato passivo
Sono eleggibili a sindaco e presidente della provincia, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica con la residenza e/o il domicilio nel comune o nella provincia in cui si candidano, che abbiano compiuto il ventottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione Sono eleggibili a consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica con la residenza e/o il domicilio nel comune o nella provincia in cui si candidano, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197.
Pertanto, ogni cittadino che ha compiuto il ventottesimo anno di età, potrà essere candidato e/o candidarsi liberamente a Sindaco nel Comune presso il quale ha la propria residenza o il domicilio, costituendo una LISTA CIVICA nei modi previsti dalle normative vigenti, presentando prima delle elezioni la seguente documentazione: (dal punto 1 al punto 6 già previsti nell'attuale normativa):
Occorre aprire una piccola parentesi e fare un approfondimento, evidenziando alcuni aspetti tecnici fondamentali, riguardanti il programma amministrativo, del quale, vengono evidenziate e successivamente riportate nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) le linee strategiche di mandato, individuando gli indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, e nella sezione operativa contenente la programmazione operativa dell'ente, un orizzonte temporale 'triennale' coincidente con quello del bilancio di previsione.
La commistione di questi due elementi, obbligatori per l'organo comunale eletto, in quella che sarà la successiva presentazione e approvazione del D.U.P., possono determinare, in modo particolare per i neocandidati che non hanno mai ricoperto cariche elettive all’interno del Consiglio Comunale e/o dell’Organo di Governo, alcune difficoltà in fase di applicazione dei programmi stessi.
Il rispetto di quanto presentato nel programma elettorale è un fattore importante e fondamentale per consolidare nei cittadini la fiducia nella politica; spesso molte promesse elettorali rimangono inapplicate a causa di diversi fattori che potremmo così riassumere:
Di seguito l’elenco delle preferenze degli elettori sottoscrittori delle LISTE come già previsto dalla normativa vigente:
Con il voto, i cittadini, legittimano il Sindaco/Sindaca all’applicazione del programma attribuendo ad esso/essa la delega 'all’esercizio delle sue funzioni monocratiche relative' in autonomia e sotto la sua piena responsabilità.
Nessun organo di governo comunale, compreso il Sindaco/Sindaca, senza una consultazione popolare, potrà deliberare questioni non espressamente previste nel 'documento programmatico di legislatura', riguardanti la costruzione di attività e/o strutture che possano mettere a rischio la salute e/o la tutela dei cittadini. (Centrali nucleari, inceneritori, fabbriche con alti fattori di rischio esplosione e inquinamento, aeroporti, costruzioni assimilabili ai rischi in fattispecie).
La legge 7 aprile 2014, n. 56 “legge Del Rio” stabilisce il nuovo numero dei componenti dell'organo di governo Comunale a seconda della popolazione residente nel comune italiano di riferimento:
Nel rispetto del funzionamento complessivo della macchina comunale, occorre distinguere gli organi di governo ai quali competono funzioni di indirizzo politico- amministrativo quali: Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale; dagli organi che compongono la struttura operativa attraverso la gestione dell'attività amministrativa: i dirigenti, i funzionari e il personale.
L'attuale principio di separazione tra i compiti di “governo” e quelli di gestione, costituisce l'attuazione del principio costituzionale di imparzialità (art. 97 cost.) ed è sancito:
Il Sindaco, il Presidente della Provincia, la Giunta e i Consiglieri Comunali e Provinciali, per gradi e materie di competenza, nel rispetto dell’esercizio delle funzioni pubbliche degli uffici comunali, avranno il diritto soggettivo di verificare personalmente in ogni momento, senza preavviso e senza accanimento, i tempi di attuazione delle funzioni pubbliche con i relativi costi di tutte le spese di competenza Comunale e Provinciale, siano essi diretti o indiretti tramite aziende controllate o in partecipazione. Gli stessi, potranno verificare direttamente e/o delegare gratuitamente, persone con qualità tecniche riconosciute nella materia oggetto del controllo, tutti i documenti contabili attinenti a spese Comunali e Provinciali nonché, tutti gli atti amministrativi e di governo del comune e/o quelli relativi a enti, ditte, società, cooperative e associazioni; controllate o con un rapporto di collaborazione con la pubblica amministrazione.
Qualora, durante l’esercizio di tali funzioni, si riscontrassero delle palesi irregolarità o evidenti sprechi, gli stessi, con la relativa documentazione, dovranno essere denunciati al Sindaco, al Presidente della Provincia e ai rispettivi Presidenti del Consiglio Comunale o Provinciale e/o in casi gravi alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti.
Di seguito, in relazione a quanto sopra descritto, si propone la modifica dell'art. 43 del T.U.E.L., al fine di implementare il Diritto di iniziativa dei Consiglieri Comunali e Provinciali. Il Diritto di iniziativa nel rispetto delle prerogative previste dagli articoli 114 e 121 della Costituzione, dovranno essere implementati anche ai rispettivi organi della Regione.
Attuale norma Art. 43. Diritti dei consiglieri
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Proposta di modifica Art. 43. Diritti dei consiglieri
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e/o della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti e dalle società controllate e partecipate dalla pubblica amministrazione di propria competenza, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno inoltre il diritto soggettivo di verificare personalmente in ogni momento e senza preavviso i tempi di attuazione delle funzioni pubbliche, i documenti amministrativi e contabili, acquisendo le informazioni che ritengono necessarie. Tali funzioni ispettive dovranno essere espletate senza ostacolare le funzioni amministrative e non potranno essere esercitate nel suo complesso per più di tre volte all'anno. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate da ….... ( art. da inserire nel T.U.E.L. ).
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
LE MODIFICHE DEL SISTEMA ELETTORALE E LE NUOVE FUNZIONI POLITICHE PROVINCIALI O REGIONALI
A seguito di un’attenta analisi si propongono due proposte differenti e alternative al fine di aprire una discussione più ponderata per definire la scelta migliore e maggiormente condivisa:
La prima, l’abolizione definitiva delle Provincie come ente istituzionale e la costituzione 'dell’Assemblea Regionale dei Sindaci' quale nuovo organo costituzionale per concorre a determinare con metodo democratico la politica Regionale, all’interno del quadro normativo vigente e delle funzioni ad oggi espletate dalle Regione stesse.
La seconda, la costituzione 'dell'Assemblea Provinciale dei Sindaci' quale nuovo organo costituzionale per concorre a determinare con metodo democratico la politica Provinciale e l'abolizione delle Regioni quale ente istituzionale. Una riforma più complessa alla luce della legge 56/2014, entrata in vigore ormai da qualche anno e recante 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni', che di fatto ha abolito le Provincie e costituito le città metropolitane creando una situazione confusionaria e poco funzionale sia sotto l'aspetto organizzativo che nella gestione delle risorse.
ATTUAZIONE DELLA PRIMA PROPOSTA CON L’ABOLIZIONE DELLE PROVINCIE
Si propone la costituzione 'dell’Assemblea Provinciale dei Sindaci', quale ente di rappresentanza delle stesse Provincie al fine di promuovere, discutere e condividere scelte comuni nelle materie di interesse provinciale e regionale quali; i trasporti, il turismo, la sanità, l’ambiente, l’istruzione, la sicurezza, la protezione civile.
L’Assemblea Provinciale dei Sindaci nominerà al suo interno un Presidente e un Vicepresidente scelti tra i Sindaci in carica più i seguenti consiglieri scelti tra i consiglieri Comunali in carica:
La composizione dei Consigli Regionali con le nuove attribuzione previste nella proposta di riforma rimane invariata rispetto alle normative vigenti.
ATTUAZIONE DELLA SECONDA PROPOSTA CON L’ABOLIZIONE DELLE REGIONI
Si propone la costituzione “ dell’Assemblea Regionale delle Provincie”, quale ente di rappresentanza delle stesse Provincie al fine di promuovere, discutere e condividere scelte comuni nelle materie di interesse regionale quali; i trasporti, il turismo, la sanità, l’ambiente, l’istruzione, la sicurezza, la protezione civile. L’Assemblea Regionali delle Provincie nominerà al suo interno un Presidente e un Vicepresidente scelti tra i Presidenti delle Provincie in carica più i seguenti consiglieri scelti tra i consiglieri Provinciali in carica:
La scelta dell’abolizione delle Regioni come enti istituzionali con potestà legislativa deriva dalla valutazione oggettiva di quello che è accaduto in questi anni e dalla necessità di ritenere che la Provincia rispetto la Regione, sia un ente territoriale più vicino alla conoscenza del territorio, di conseguenza, alla capacità di dare risposte più esaurienti rispetto alle necessità che di volta in volta si presentano.
I rappresentanti delle Provincie presenti sul territorio nazionale dovranno fare una scelta ponderata nella valutazione di chi potrà accedere alla candidatura della nuova figura di Presidente della Repubblica, proponendo persone, nel rispetto dei parametri previsti, le cui capacità personali siano conosciute, affinché le scelte possano maturare nell’interesse collettivo e non di partito.
La Legge Delrio trasforma le Province in enti di secondo livello e istituisce le città metropolitane. Occorre ritornare alla costituzione delle Provincie come configurate prima della legge Delrio, attribuendo ad esse un nuovo ruolo fondamentale, intermedio tra il Comune, il Governo nazionale e la camera del Parlamento.
Nel rispetto dell’attività fino ad oggi esercitata dalle Regioni, ritengo che le stesse siano da abolire modificando tutte le competenze ad asse attribuite a partire dalla legge 281 del 16 maggio 1970 e il titolo V della Costituzione, attribuendo le stesse in parte ai Comuni, alle Provincie e al Governo.
Gli attuali dipendenti di ogni ordine e gradi, che svolgono il loro lavoro presso la Regione, dovranno essere ricollocati presso altre strutture locali, in relazione alle necessità delle strutture riceventi e in conformità con i requisiti richiesti.
Il nuovo sistema elettorale provinciale non dovrà più prevedere i partiti come proponenti dei soggetti scelti alla candidatura di Presidente della Provincia, gli stessi, secondo una evoluzione delle cariche politiche, definite nel rispetto di precisi parametri di seguito riportati, dovranno essere proposte ai cittadini da un nuovo organo costituzionale denominato “Assemblea Provinciale dei Sindaci”.
Avranno diritto di partecipare alla candidatura di Presidente della Provincia:
La composizione dei Consigli Provinciali con le nuove attribuzione previste nella proposta di riforma rimane invariata rispetto all’art. 37 del T.U.E.L. al netto della diminuzione prevista dalla Spending review art 15, della legge n 148 del 2011 di seguito. Art. 37. Composizione dei consigli
Si propone una ulteriore riduzione del numero dei Consigli Provinciali
Qualora nella prima giornata elettorale, non vi sarà nessun candidato che raggiunga la maggioranza, avranno diritto di andare al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto più voti. Con il voto, i cittadini, legittimano il/la Presidente all’applicazione del programma attribuendo ad esso/essa la delega “all’esercizio delle sue funzioni monocratiche relative” in autonomia e sotto la sua piena responsabilità.
Nessun organo di governo provinciale, compreso il/la Presidente senza una consultazione popolare, potrà deliberare questioni non espressamente previste nel “Documento programmatico di legislatura”, riguardanti la costruzione di attività e/o strutture che possano mettere a rischio la salute dei cittadini. (Centrali nucleari, inceneritori, fabbriche con alti fattori di rischio esplosione e inquinamento, aeroporti, costruzioni assimilabili ai rischi in fattispecie).
LE MODIFICHE DEL SISTEMA ELETTORALE NAZIONALE E LE NUOVE FUNZIONI POLITICHE
La modifica del sistema elettorale nazionale e delle nuove funzioni politiche, dovranno essere attuate attraverso una sostanziale revisione degli articoli costituzionali che disciplinano la rispettiva materia. Tale trasformazione sarà necessaria al fine di attuare gli strumenti normativi necessari per concepire un nuovo modo di condurre la politica nel nostro paese, più semplice e snella, in grado di dare tempestive risposte alle esigenze dei cittadini, nel rispetto di una democrazia senza partiti.
Il parlamentare, così come previsto nelle attuali normative costituisce per la riforma, una figura superata e spesso impossibilitata a dare il proprio contributo alla realizzazione delle proprie idee in modo costruttivo e nel solo interesse dei cittadini, perché vincolato dalla cosiddetta disciplina di partito. Un sistema ormai consolidato dove maggioranza e opposizione trovano nello scontro il principale elemento di unione, in una campagna elettorale quasi permanente.
La riforma prevede l’abolizione di un ramo del Parlamento (il Senato della Repubblica) e l’elezione diretta del Presidente del Consiglio con nuove attribuzioni al Presidente della Repubblica, figura importante che rimane di garanzia per il paese. Il nuovo Parlamento potrà essere così costituito e avranno diritto alla nomina di Parlamentare le seguenti figure:
Anche il nuovo sistema elettorale nazionale non dovrà più prevedere i partiti come proponenti dei candidati parlamentari e dei leader da sottoporre alla candidatura di Presidente del Consiglio, gli stessi, secondo una evoluzione delle cariche politiche, definite nel rispetto di precisi parametri di seguito riportati, dovranno essere proposti ai cittadini da un nuovo organo costituzionale denominato “Assemblea Nazionale delle Provincie” o “ Assemblea Nazionale delle Regioni”.
Avranno diritto di partecipare alla candidatura di Presidente del Consiglio:
Il risultato della votazione con le relative preferenze, dovranno essere rese pubbliche ai cittadini al termine dell’Assemblea. Il valore del voto dei componenti l’Assemblea Nazionale delle Regioni o delle Provincie corrisponde al numero dei parlamentari assegnati per le rispettive Provincie, ai Presidenti di Provincia e ai Sindaci dei Capoluoghi di Provincia, mentre ai Presidenti di Regione il Valore del Voto corrisponde a quello dei Capoluoghi di Provincia + il 40% arrotondato per difetto.
Per l'Assemblea Nazionali delle Regioni o delle Provincie, si potrebbe valutare una seconda ipotesi, quella di dare lo stesso valore di voto per ogni componente.
1° IPOTESI TABELLA VALORE DEL VOTO
I candidati alla Presidenza del Consiglio, proposti, votati e presentati dall’Assemblea Nazionale delle Regioni o delle Provincie, 30 giorni prima delle elezioni, dovranno presentare presso l’ufficio elettorale di competenza la seguente documentazione:
Con il voto, i cittadini, legittimano il/la Presidente all’applicazione del programma, attribuendo ad esso/essa la delega “all’esercizio delle funzioni monocratiche relative” in autonomia e sotto la sua piena responsabilità. Nessun organo di governo nazionale compreso il/la Presidente, senza una consultazione popolare, potrà deliberare questioni non espressamente previste nel “documento programmatico di legislatura”, riguardanti questioni etiche e/o la costruzione di attività e/o strutture che possano mettere a rischio la salute e/o la tutela dei cittadini. (Centrali nucleari, inceneritori, fabbriche con alti fattori di rischio esplosione e inquinamento, aeroporti, costruzioni assimilabili ai rischi in fattispecie).
TABELLA RELATIVA AL NUMERO DEI CANDIDATI PARLAMENTARI DA PRESENTARE PER PROVINCIA COLLEGATI AL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Esempio a titolo esplicativo sulla Provincia di Roma, 7,2% X 3 = 21,6
21 parlamentari da presentare per la Provincia di Roma iscritti con numero di presentazione progressivo da 1 a 21.
I candidati al Parlamento acquisiranno lo status di parlamentari, in relazione alla percentuale di voti ottenuta dal candidato alla Presidenza del Consiglio in ordine progressivo “alle preferenze ottenute” o “al numero di presentazione”. L’assegnazione varierà qualora il Presidente venga eletto al primo turno o al secondo turno cosiddetto ballottaggio.
IL GIORNO DELLE ELEZIONI detto anche ELECTION DAY
La proposta di riforma propone l’introduzione di un principio generale da affermare con una norma specifica, “il giorno delle elezioni”, secondo il quale tutte le consultazioni elettorali siano previste negli stessi giorni. Seppure potrebbe risultare complessa la sua applicazione allo stato dell’arte, con attuali differenti scadenze tra i vari Consigli Comunali, Regionali e le Elezioni Nazionali, si dovrà prevedere una moratoria a tutela degli eletti, prolungando eventuali scadenze al giorno delle nuove Elezioni Nazionali.
L’introduzione del giorno delle elezioni renderebbe più armonica l’applicazione dei criteri della riforma, evitando inutili dilatazioni delle campagne elettorali, una politica più costruttiva che si confronta nella fase preelettorale per lavorare successivamente nell’interesse dei cittadini, vigilando sull’operato degli organi di governo, ma al tempo stesso con la capacità di confrontarsi ed eventualmente condividere le scelte senza pregiudizi di posizione.
Un sistema che potrebbe dare maggiori certezze nella realizzazione dei programmi, creando contestualmente una nuova fiducia nella nostra economia.
Proposta di Riforma Costituzionale
Nel rispetto della nostra costituzione e dei principi fondamentali in essa contenuti, si propone la modifica a partire dall’art 49, al fine di armonizzare la proposta alla nuova forma di governo.
I nostri padri costituenti riuscirono ad approvare e definire un documento che, ancora oggi, mantiene il sentimento di un popolo che riuscì a risollevarsi a caro prezzo dalla guerra mondiale, riconquistando non solo la libertà ma un posto di prestigio nel mondo, fino a diventarne, negli anni 90, la quarta potenza industriale.
La loro lungimiranza fu anche quella di ritenere di non aver scritto un dogma immodificabile, bensì, norme alle quali è concesso apportare modifiche anche sostanziali nel rispetto di procedure definite.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Principi fondamentali
Art. 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. [1]
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. [3]
Art. 11
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. [4]
Art. 27
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. [5]
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.
Art. 39
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. [6]
Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.[7] Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 49 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti, liste civiche, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica comunale. L’Assemblea Regionale dei Sindaci, composta dai Sindaci in carica delle Regione, concorre per determinare con metodo democratico la politica Regionale. L’Assemblea Nazionale delle Regioni, composta dai Presidenti delle Regioni in carica e dai Sindaci dei capoluoghi di Provincia in carica, concorre per determinare con metodo democratico la politica nazionale.
Art. 49 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti, liste civiche, per concorrere con metodo democratico a determinale la politica comunale. L’Assemblea Provinciale dei Sindaci, composta dai Sindaci in carica della Provincia, concorre per determinare con metodo democratico la politica Provinciale. L’Assemblea Nazionale delle Provincie, composta dai Presidenti in carica delle Provincie, concorre per determinare con metodo democratico la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità
Art. 50 proposta di modifica
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alla Camera per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8] La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
(testo aggiornato in seguito alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”)
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I – Le Camere
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 55 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e dell’Assemblea Nazionale delle Regioni. Il Parlamento si riunisce in seduta comune con i membri dell’Assemblea Nazionale delle Regioni nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 55 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e dell’Assemblea Nazionale delle Provincie. Il Parlamento si riunisce in seduta comune con i membri dell’Assemblea Nazionale delle Provincie nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56 [9]
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicento trenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicento diciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 56 [9] proposta di modifica
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero totale dei deputati è di 344. N 334 Parlamentari in rappresentanza delle Provincie, con la variabile del criterio di assegnazione in relazione all’incremento o alla diminuzione della popolazione. Il numero è determinato assicurando un criterio di rappresentanza degli enti territoriali con particolare attenzione a quelli di minore densità residenziale, in relazione alla percentuale dei residenti divisi per provincia rispetto al numero complessivo dei residenti a livello nazionale. Oltre 1% della percentuale di residenti per Provincia, sul numero complessivo dei residenti a livello nazionale, l’assegnazione dei parlamentari è calcolata moltiplicando la percentuale della provincia, per tre, arrotondata per difetto.
Esempio a titolo esplicativo sulla Provincia di Roma, 7,2% X 3 = 21,6 assegnati 21 parlamentari.
Al di sotto dell’1% e fino allo 0,50% della percentuale di residenti per Provincia, sul numero complessivo dei residenti a livello nazionale, l’assegnazione dei parlamentari è calcolata moltiplicando la percentuale della provincia, per quattro, arrotondata per difetto.
Esempio a titolo esplicativo sulla Provincia di Latina, 0,9 % X 4 = 3,6 assegnati 3 parlamentari.
Al di sotto dello 0,50% della percentuale di residenti per Provincia, sul numero complessivo dei residenti a livello nazionale, l’assegnazione dei parlamentari è calcolata moltiplicando la percentuale della provincia, per sette, arrotondata per difetto e nelle Provincie con la stessa percentuale al di sotto dello 0,50% e un numero di comuni superiori a 50 la percentuale è moltiplicata per dieci arrotondata per difetto.
Esempio a titolo esplicativo sulla Provincia di Caltanissetta, 0,4 % X 7 = 2,8 assegnati 2 parlamentari.
Esempio a titolo esplicativo sulla Provincia di Aosta con 74 comuni e 0,2 della popolazione, 0,2 % X 10 = 2 assegnati 2 parlamentari.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i trent’anni di età. N 10 Deputati per Merito, cittadini italiani che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, sportivo, artistico e letterario che al momento del conferimento abbiano compiuto cinquanta anni di età e non abbiano superato gli ottanta.
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
L’Assemblea Nazionale delle Regioni è composta dai Presidenti di Regione in carica e dai Sindaci dei Capoluoghi di Provincia in carica.
Art. 57 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
L’Assemblea Nazionale delle Provincie è composta dai Presidenti di Provincia in carica.
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 58 - proposta di abolizione
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art 59 - proposta di modifica
E’ deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica nel rispetto del limite complessivo di dieci Deputati per Merito può nominare tre deputati a vita per Merito, cittadini italiani che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, sportivo, artistico e letterario che al momento del conferimento abbiano compiuto cinquanta anni di età e non abbiano superato gli ottanta.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Art 60 proposta di modifica La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, la sua durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art 61 - proposta di modifica
L’elezione della nuova Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente ma possono essere posti in essere solo gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
Art 62 - proposta di modifica
La Camera si riunisce di diritto nei tempi e modi stabiliti dall’ufficio di Presidenza tramite convocazione dei suoi membri e comunicazione dell’ordine del giorno dei lavori parlamentari. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio o di un terzo dei suoi componenti.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art 63 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune con i membri dell’Assemblea Nazionale delle Regioni, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sono quello della Camera.
Art 63 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune con i membri dell’Assemblea Nazionale delle Provincie, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sono quello della Camera.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento, a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art 64 - proposta di modifica
La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche: tuttavia la Camera dei Deputati, solo per motivi di sicurezza nazionale può deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni della Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 65 - proposta di modifica
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato.
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Art. 66 proposta di modifica La Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 67 - proposta di modifica
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni nel rispetto degli interessi del territorio da esso rappresentato in sinergia con gli interessi di unità nazionale senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art 70 - proposta di modifica
La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati.
Art. 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art 71 - proposta di modifica
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Nessuna nuova iniziativa legislativa o autorizzativa, che non sia stata espressamente dichiarata e successivamente riportata nei programmi, nel rispetto delle materie di propria competenze, può essere esercitata dal Parlamento, dal Governo, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni, senza una preventiva e vincolante consultazione popolare, che introducano cambiamenti radicali e sostanziali per i cittadini, riguardanti questioni morali, etiche e sociali, o su questioni ambientali, sanitarie o relative alla sicurezza e allo sviluppo macro economico (la pena di morte, l’uso di cellule staminali, l’eutanasia, cambiamenti macro-economici e giurisdizionali, la costruzione di centrali nucleari, inceneritori, fabbriche con alti fattori di rischio esplosione e inquinamento, aeroporti e/o questioni assimilabili ai rischi in fattispecie).
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art 72 - proposta di modifica
Ogni altro disegno di legge, presentato alla Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte da politici e/o persone competenti nelle materie da disciplinare in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art 73 - proposta di modifica
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere [cfr. art. 87 c.2] chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art 74 - proposta di modifica
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alla Camera [cfr. art. 87 c.2] chiedere una nuova deliberazione. Se la Camere approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art 75 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori, dieci Consigli provinciali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art 76 - proposta di modifica
L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo solo nei seguenti casi; - per tutte quelle materie inserite nel documento programmatico di legislatura depositato nella campagna elettorale le cui proposte sono espressamente dichiarate nel rispettano dei principi fondamentali della costituzione - con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art 77 - proposta di modifica
Il Governo non può, senza delegazione della Camera, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria fatta eccezione di quelli espressi all’art. 76. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera che, anche se sciolta, viene appositamente convocata e riunita entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art 78 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Il Parlamento riunito in seduta comune con i membri dell’Assemblea Nazionale delle Regioni delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
Art 78 proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il Parlamento riunito in seduta comune con i membri dell’assemblea Nazionale delle Provincie delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
Art. 79
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art 79 - proposta di modifica
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art 80 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Il Parlamento riunito in seduta comune con i membri dell’assemblea Nazionale delle Regioni, autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art 80 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il Parlamento riunito in seduta comune con i membri dell’assemblea Nazionale delle Provincie, autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Art 81 proposta di modifica
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. La Camera ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità giudiziaria.
Art 82 - proposta di modifica
La Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità giudiziaria.
Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta
Art. 83 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con i membri dell’Assemblea Nazionale delle Regioni. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 83 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con i membri dell’assemblea Nazionale delle Provincie. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art 85 - proposta di modifica
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento ai sensi dell’art 83 della Costituzione. Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione (85, 88).
Art 86 - proposta di modifica
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camere è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione (85, 88).
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art 87 - proposta di modifica
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi al Parlamento. Indice le elezioni del Presidente del Consiglio e della Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alla Camera dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera. Assume le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio in ogni caso che egli non possa adempierle per un tempo limitato non oltre novanta giorni. Nomina il Presidente del Consiglio decaduto entro due anni dalla fine del mandato. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art 88 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Il Presidente della Repubblica può per gravi motivi proporre al Parlamento la mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio. Nel caso in cui la mozione venisse approvata dai due terzi dei componenti del Parlamento, riuniti in seduta comune con i membri dell’assemblea Nazionale delle Regioni, si dovrà procedere entro 90 giorni all’elezione di un nuovo Presidente del Consiglio senza far decadere i membri della Camera dei Deputati.
Art 88 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il Presidente della Repubblica può per gravi motivi proporre al Parlamento la mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio. Nel caso in cui la mozione venisse approvata dai due terzi dei componenti del Parlamento, riuniti in seduta comune con i membri dell’assemblea Nazionale delle Provincie, si dovrà procedere entro 90 giorni all’elezione di un nuovo Presidente del Consiglio senza far decadere i membri della Camera dei deputati.
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art 90 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune con i membri dell’assemblea Nazionale delle Regioni.
Art. 90 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune con i membri dell’assemblea Nazionale delle Provincie.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei Ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art 92 - proposta di modifica
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri viene eletto direttamente dai cittadini per cinque anni, non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi esercitati nella pienezza della loro durata. Il Presidente del Consiglio nomina e revoca i Ministri, i Viceministri e i Sottosegretari. Il Presidente del Consiglio decaduto dall’incarico anticipatamente, entro due anni dalla fine del mandato, viene sostituito nel rispetto della procedura ordinaria per le elezioni nazionali e la durata del suo mandato termina allo scadere dei cinque anni del precedente mandato. Il Presidente del Consiglio decaduto determina la sola decadenza del Governo e non della Camera dei Deputati.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art 93 - proposta di modifica
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Viceministri e i Sottosegretari, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art 94 - proposta di modifica
Il Governo deve avere la fiducia della Camere dei Deputati. La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art 95 - proposta di modifica
Il Presidente del Consiglio dei ministri, eletto direttamente dai cittadini nei modi stabiliti dalla legge, dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Art 96 - proposta di modifica
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (1). I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l’imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. (1) Comma aggiunto dall'art. 2, L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art 99 - proposta di modifica
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza della Camera e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Art 100 - proposta di modifica
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alla Camera sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Art. 109
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art 114 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art 114 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato. I Comuni e le Provincie sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115
(abrogato)
Art. 116
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 116 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalla Camera a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 116 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Provincie, con legge dello Stato, su iniziativa della Provincia interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalla Camera a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Provincia interessata.
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 117 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 117 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Provincie nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Provincie la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Provincie e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Provincie. La potestà regolamentare spetta alle Provincie in ogni altra materia. I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge provinciale ratifica le intese della Provincia con altre Provincie per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Provincia può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 118 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 118 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Provincie e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o provinciale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Provincie nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 119 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
I Comuni e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni e Regioni. I Comuni e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 119 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
I Comuni e le Provincie hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni e le Provincie hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, e alle Province di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni e Provincie. I Comuni e le Provincie hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 120 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
La Provincia non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Provincie, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 121 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Sono organi della Regione: il Consiglio Regionale, la Giunta e il suo Presidente, l’Assemblea Regionale dei Sindaci. Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera. La Giunta Regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. L’Assemblea Regionale dei Sindaci, composta dai Sindaci in carica della Regione, ha il compito di proporre ai cittadini, i candidati alla Presidenza della Regione nel numero massimo di otto persone e minimo quattro secondo parametri definiti dalla legge. L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta sia necessario nel rispetto delle funzioni ad essa attribuite dalla legge.
Art. 121 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Sono organi della Provincia: il Consiglio Provinciale, la Giunta e il suo Presidente, l’Assemblea Provinciale dei Sindaci. Il Consiglio Provinciale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera. La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Provincia; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Provincia, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. L’Assemblea Provinciale dei Sindaci, composta dai Sindaci in carica della Provincia, ha il compito di proporre ai cittadini, i candidati alla Presidenza della Provincia nel numero massimo di otto persone e minimo quattro secondo parametri definiti dalla legge. L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta sia necessario nel rispetto delle funzioni ad essa attribuite dalla legge.
Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 122 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Presidente della Giunta in carica è membro di diritto dell’Assemblea Nazionale delle Regioni. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 122 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta Provinciale nonché dei consiglieri provinciali sono disciplinati con legge della Provincia, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta provinciale e alla Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta provinciale, ovvero al Parlamento europeo. Il Presidente della Giunta in carica è membro di diritto dell’Assemblea Nazionale delle Provincie. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri provinciali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta provinciale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 123 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Ciascuna Provincia ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Provincia e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti provinciali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio provinciale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Provincia o un quinto dei componenti il Consiglio provinciale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Provincia, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Provincia e gli enti locali.
Art. 124
(abrogato)
Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 126 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati costituita per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio Regionale e l’Assemblea Regionale dei Sindaci può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Regionale e dell’Assemblea Regionale dei Sindaci. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 126 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio Provinciale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati costituita per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio Provinciale e l’Assemblea Provinciale dei Sindaci può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea Provinciale dei Sindaci. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 127 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il Governo, quando ritenga che una legge provinciale ecceda la competenza della Provincia, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Provincia, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Provincia leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
Art. 128
(abrogato) [34]
Art. 129
(abrogato) [35]
Art. 130
(abrogato) [36]
Art. 131 [37]
Sono costituite le seguenti Regioni:
Sono costituite le seguenti Provincie:
Art. 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.
Art 132 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli provinciali, disporre la fusione di Provincie esistenti o la creazione di nuove Provincie con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli provinciali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Provincia e aggregati ad un’altra.
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Art. 133 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Provincia. La Provincia, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale
Art. 134
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 134 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Provincie; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Provincie, e tra le Provincie; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistratura ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 135 proposta di modifica PRIMA E SECONDA PROPOSTA
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Camera dei Deputati e per un terzo dalle supreme magistratura ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale o provinciale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art 136 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla Camera ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 136 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla Camera ed ai Consigli provinciali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Sezione II Revisione della Costituzione Leggi costituzionali
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 138 - proposta di modifica PRIMA PROPOSTA
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 138 - proposta di modifica SECONDA PROPOSTA
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o dieci Consigli provinciali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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